Legge di guerraCapo IV

Art. 21

Disciplina dei mezzi di trasporto.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto del Duce, possono essere adottati i provvedimenti necessari per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto di ogni genere e per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi. Nello stesso modo, possono altresì modificarsi le disposizioni, che regolano il trasporto delle persone e delle cose, e può sospendersene l'applicazione.
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