Legge di guerra›Capo IV
Art. 21
Disciplina dei mezzi di trasporto.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto del Duce, possono essere adottati i provvedimenti necessari per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto di ogni genere e per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi. Nello stesso modo, possono altresì modificarsi le disposizioni, che regolano il trasporto delle persone e delle cose, e può sospendersene l'applicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-21