Legge di guerra›Capo IV
Art. 22
Sequestro, requisizione o confisca di mezzi di trasporto nemici.
In vigore dal 30 set 1938
Salve le disposizioni del titolo II, i mezzi di trasporto terrestri, fluviali e lacuali, appartenenti allo Stato nemico, sono soggetti a confisca.
I mezzi di trasporto, appartenenti a persone di nazionalità nemica, possono essere requisiti, contro equo compenso, o sequestrati, e, qualora siano adibiti a pubblico servizio nello Stato nemico, sono soggetti a confisca.
I mezzi di trasporto marittimi e aerei sono soggetti, rispettivamente, alle disposizioni dei titoli III e IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-22