Art. 22 · Sequestro, requisizione o confisca di mezzi di trasporto nemici.
Legge di guerraCapo IV

Art. 22

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Sequestro, requisizione o confisca di mezzi di trasporto nemici.

In vigore dal 30 set 1938
Salve le disposizioni del titolo II, i mezzi di trasporto terrestri, fluviali e lacuali, appartenenti allo Stato nemico, sono soggetti a confisca. I mezzi di trasporto, appartenenti a persone di nazionalità nemica, possono essere requisiti, contro equo compenso, o sequestrati, e, qualora siano adibiti a pubblico servizio nello Stato nemico, sono soggetti a confisca. I mezzi di trasporto marittimi e aerei sono soggetti, rispettivamente, alle disposizioni dei titoli III e IV.
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