Legge di guerra›Capo IV
Art. 24
Requisizione di mezzi di trasporto neutrali non preveduti dall'articolo precedente.
In vigore dal 30 set 1938
Le navi e gli aeromobili neutrali che si trovano nei porti e negli aerodromi nazionali, possono essere, contro compenso, requisiti solo per imperiose esigenze e nella misura da queste richiesta.
La stessa disposizione si applica per ogni altro mezzo non ferroviario di trasporto, appartenente a uno Stato neutrale o ad altra persona neutrale, che si trovi nel territorio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-24