Legge di guerraTitolo IICapo ISez. 1a

Art. 29

Illegittimi belligeranti.

In vigore dal 30 set 1938
Le persone non considerate legittimi belligeranti a norma degli , che compiono atti di ostilità, sono puniti a termini della legge penale di guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-29

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