Legge di guerra›Titolo II›Capo I›Sez. 1a
Art. 29
Illegittimi belligeranti.
In vigore dal 30 set 1938
Le persone non considerate legittimi belligeranti a norma degli , che compiono atti di ostilità, sono puniti a termini della legge penale di guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-29