Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 32
Nozione della spia di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
È considerato spia soltanto chi, clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccoglie o tenta di raccogliere, col proposito di comunicarle al nemico, informazioni che comunque possano riuscire utili a questo o che si riferiscano alle operazioni militari.
Non sono considerati spie il militare non travestito, che raccoglie informazioni, e chiunque nell'adempimento del suo ufficio trasmette apertamente notizie alle proprie forze armate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-32