Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 34

Uso lecito dei mezzi bellici.

In vigore dal 30 set 1938
L'uso di mezzi bellici è lecito solo fra coloro che hanno la qualità di legittimi belligeranti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-34

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