Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 34
Uso lecito dei mezzi bellici.
In vigore dal 30 set 1938
L'uso di mezzi bellici è lecito solo fra coloro che hanno la qualità di legittimi belligeranti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-34