Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 31
Disposizioni generali.
In vigore dal 30 set 1938
Quando si tratti di fatti costituenti spionaggio, commessi da stranieri nella zona delle operazioni, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-31