Legge di guerra›Titolo II›Capo I›Sez. 1a
Art. 30
Persone al seguito delle forze armate operanti.
In vigore dal 30 set 1938
Gli ufficiali di potenze neutrali regolarmente accreditati presso il comando supremo, i giornalisti e ogni altra persona investita di speciali incarichi, possono seguire le forze armate operanti, con l'autorizzazione del comandante supremo e purchè osservino le condizioni da questo stabilite.
L'autorizzazione alle persone indicate nel precedente comma può essere subordinata al controllo della loro corrispondenza da parte dell'autorità militare.
L'autorizzazione diviene di diritto inefficace, qualora il titolare non ottemperi alle condizioni impostegli.
L'autorizzazione può essere inoltre in ogni tempo revocata. La revoca è comunicata all'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-30