Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 35
Atti bellici vietati.
In vigore dal 30 set 1938
L'uso della violenza in guerra è lecito sempre che sia contenuto nei limiti, in cui è giustificato dalle necessità militari e non contrario all'onore militare.
Non si devono arrecare al nemico sofferenze superflue o danni e distruzioni inutili.
È proibito:
1° adoperare veleni e armi avvelenate;
2° usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi e non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione;
3° sparare contro i naufraghi mare o dell'aria;
4° dichiarare che non si dà quartiere;
5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro aereo o controaereo;
6° impiegare pallottole, che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano, come quelle a involucro duro, che non copre perfettamente l'anima, o sul quale sono praticate incisioni;
7° saccheggiare le località, ancorchè prese d'assalto;
8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che ciò sia fatto per imperiose necessità di guerra, e salve le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea.
Storico versioni
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