Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 35

Atti bellici vietati.

In vigore dal 30 set 1938
L'uso della violenza in guerra è lecito sempre che sia contenuto nei limiti, in cui è giustificato dalle necessità militari e non contrario all'onore militare. Non si devono arrecare al nemico sofferenze superflue o danni e distruzioni inutili. È proibito: 1° adoperare veleni e armi avvelenate; 2° usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi e non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione; 3° sparare contro i naufraghi mare o dell'aria; 4° dichiarare che non si dà quartiere; 5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro aereo o controaereo; 6° impiegare pallottole, che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano, come quelle a involucro duro, che non copre perfettamente l'anima, o sul quale sono praticate incisioni; 7° saccheggiare le località, ancorchè prese d'assalto; 8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che ciò sia fatto per imperiose necessità di guerra, e salve le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea.
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Atti bellici vietati. (Art. 35 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo