Legge di guerraTitolo IICapo ISez. 1a

Art. 28

Protezione dei privati.

In vigore dal 30 set 1938
In quanto la legge non disponga diversamente, i privati che non compiano atti di ostilità, ancorchè si trovino al seguito delle forze armate, delle milizie o dei corpi indicati nell', devono essere protetti per quanto concerne la sicurezza della persona, l'inviolabilità della proprietà e il godimento e l'esercizio di ogni altro loro diritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione dei privati. (Art. 28 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo