Legge di guerra›Titolo II›Capo I›Sez. 1a
Art. 28
Protezione dei privati.
In vigore dal 30 set 1938
In quanto la legge non disponga diversamente, i privati che non compiano atti di ostilità, ancorchè si trovino al seguito delle forze armate, delle milizie o dei corpi indicati nell', devono essere protetti per quanto concerne la sicurezza della persona, l'inviolabilità della proprietà e il godimento e l'esercizio di ogni altro loro diritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-28