Legge di guerraCapo IV

Art. 23

Requisizione o utilizzazione di materiali ferroviari neutrali.

In vigore dal 30 set 1938
I materiali ferroviari provenienti da territorio neutrale, appartenenti allo Stato stesso o a privati, e riconoscibili come tali, possono essere, contro compenso, requisiti o utilizzati nel caso di imperiose esigenze e nella misura da queste richiesta. Essi sono rinviati, appena possibile, nel paese di origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisizione o utilizzazione di materiali ferroviari neutrali. (Art. 23 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo