Legge di guerra›Capo IV
Art. 23
Requisizione o utilizzazione di materiali ferroviari neutrali.
In vigore dal 30 set 1938
I materiali ferroviari provenienti da territorio neutrale, appartenenti allo Stato stesso o a privati, e riconoscibili come tali, possono essere, contro compenso, requisiti o utilizzati nel caso di imperiose esigenze e nella misura da queste richiesta.
Essi sono rinviati, appena possibile, nel paese di origine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-23