Art. 23 · Requisizione o utilizzazione di materiali ferroviari neutrali.
Legge di guerraCapo IV

Art. 23

124 / 403

Requisizione o utilizzazione di materiali ferroviari neutrali.

In vigore dal 30 set 1938
I materiali ferroviari provenienti da territorio neutrale, appartenenti allo Stato stesso o a privati, e riconoscibili come tali, possono essere, contro compenso, requisiti o utilizzati nel caso di imperiose esigenze e nella misura da queste richiesta. Essi sono rinviati, appena possibile, nel paese di origine.
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