Legge di guerra›Titolo II›Capo I›Sez. 1a
Art. 27
Popolazione dei territori non occupati: leva in massa.
In vigore dal 30 set 1938
La popolazione di un territorio non occupato che, allo avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le forze d'invasione, senza aver avuto il tempo di organizzarsi nel modo indicato nell', è considerata come legittimo belligerante, purchè porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-27