Legge di guerraSez. 2a

Art. 33

Trattamento della spia.

In vigore dal 30 set 1938
La spia, ancorchè colta in flagranza, è punita, a norma della legge penale, previo regolare giudizio. La spia, catturata, dopo aver raggiunto le proprie forze armate, è considerata prigioniero di guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-33

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Trattamento della spia. (Art. 33 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo