Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 33
Trattamento della spia.
In vigore dal 30 set 1938
La spia, ancorchè colta in flagranza, è punita, a norma della legge penale, previo regolare giudizio.
La spia, catturata, dopo aver raggiunto le proprie forze armate, è considerata prigioniero di guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-33