Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 37
Divieto di costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese.
In vigore dal 30 set 1938
È proibito costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese, o a favorirne l'esecuzione col prestare servizio di guida alle forze armate nazionali, col dare informazioni sulla situazione militare e sui mezzi di difesa del nemico, o in qualsiasi altro modo.
La disposizione del comma precedente non si applica ai sudditi nemici, che possiedano in pari tempo la nazionalità italiana o che comunque siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-37