Legge di guerraSez. 2a

Art. 40

Bombardamento di obiettivi militari.

In vigore dal 30 set 1938
È lecito il bombardamento diretto contro obiettivi nemici, la cui distruzione, totale o parziale, torni a vantaggio delle operazioni militari, e, in particolare, contro le forze armate e gli accantonamenti militari, le opere e gli stabilimenti militari, le opere e gli apprestamenti per la difesa, i depositi di armi e di materiale bellico, le navi da guerra e gli aeromobili militari, nonché i depositi, le officine, le installazioni, le vie e i mezzi di comunicazione atti a essere utilizzati per i bisogni delle forze armate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-40

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Bombardamento di obiettivi militari. (Art. 40 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo