Legge di guerraSez. 2a

Art. 43

Protezione dei servizi sanitari.

In vigore dal 30 set 1938
Le formazioni sanitarie mobili, gli stabilimenti fissi del servizio sanitario, le navi-ospedale, le navi ospedaliere e gli aeromobili sanitari addetti al servizio militare devono essere rispettati e protetti. Le formazioni, gli stabilimenti, le navi e gli aeromobili protetti a norma del comma precedente, devono essere muniti dei segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali, facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-43

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Protezione dei servizi sanitari. (Art. 43 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo