Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 43
Protezione dei servizi sanitari.
In vigore dal 30 set 1938
Le formazioni sanitarie mobili, gli stabilimenti fissi del servizio sanitario, le navi-ospedale, le navi ospedaliere e gli aeromobili sanitari addetti al servizio militare devono essere rispettati e protetti.
Le formazioni, gli stabilimenti, le navi e gli aeromobili protetti a norma del comma precedente, devono essere muniti dei segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali, facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-43