Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 41
Bombardamento di abitati, di edifici e di fari.
In vigore dal 30 set 1938
Nel teatro della guerra terrestre e sul litorale marittimo è anche lecito bombardare città, villaggi, abitazioni ed edifici, quando esiste una ragionevole presunzione che vi siano apprestamenti militari d'importanza tale da giustificare il bombardamento. Tale facoltà non può essere esercitata, se non tenendo conto del danno, al quale viene esposta la popolazione civile.
Possono altresì essere bombardati i fari, i radiofari e ogni altra installazione di segnalamento marittimo o aeronautico, salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-41