Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 45
Cessazione della protezione.
In vigore dal 30 set 1938
La protezione preveduta dagli cessa, se le formazioni, gli stabilimenti, le navi-ospedale, le navi ospedaliere, gli aeromobili, gli edifici e i luoghi ivi indicati vengono usati per scopi diversi da quelli, cui sono destinati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-45