Legge di guerraSez. 2a

Art. 45

Cessazione della protezione.

In vigore dal 30 set 1938
La protezione preveduta dagli cessa, se le formazioni, gli stabilimenti, le navi-ospedale, le navi ospedaliere, gli aeromobili, gli edifici e i luoghi ivi indicati vengono usati per scopi diversi da quelli, cui sono destinati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-45

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Cessazione della protezione. (Art. 45 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo