Legge di guerraSez. 2a

Art. 48

Investimento o assedio di una fortezza o di una località apprestata a difesa.

In vigore dal 30 set 1938
In caso di investimento o assedio di una fortezza o di una località comunque apprestata a difesa, il comandante delle forze attaccanti può impedire l'uscita dei non combattenti. Salve imperiose esigenze, il comandante deve consentire l'uscita ai sudditi di Stati neutrali, alle condizioni che egli ritiene di stabilire. In ogni caso, semprechè non siano in corso azioni di combattimento, il comandante non può vietare l'uscita agli agenti diplomatici o consolari neutrali che ne facciano domanda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-48

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Investimento o assedio di una fortezza o di una località apprestata a difesa. (Art. 48 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo