Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 52
Estensione del divieto a titolo di reciprocità.
In vigore dal 30 set 1938
Il divieto indicato nell'articolo precedente vale anche, a titolo di reciprocità, e indipendentemente dall'esistenza di convenzioni internazionali, verso i belligeranti, che dichiarino di non voler fare uso, ed effettivamente non facciano uso, dei mezzi enunciati nell'articolo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-52