Legge di guerraSez. 2a

Art. 52

Estensione del divieto a titolo di reciprocità.

In vigore dal 30 set 1938
Il divieto indicato nell'articolo precedente vale anche, a titolo di reciprocità, e indipendentemente dall'esistenza di convenzioni internazionali, verso i belligeranti, che dichiarino di non voler fare uso, ed effettivamente non facciano uso, dei mezzi enunciati nell'articolo stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-52

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Estensione del divieto a titolo di reciprocità. (Art. 52 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo