Legge di guerraCapo III

Art. 54

Territori nemici occupati.

In vigore dal 30 set 1938
Si considerano occupati i territori nemici, sui quali l'autorità militare dello Stato è di fatto stabilita e in condizione di esercitarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-54

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