Legge di guerraCapo III

Art. 57

Limiti dei poteri dell'autorità occupante.

In vigore dal 30 set 1938
Si osservano nei territori occupati le disposizioni dell', del primo comma dell' e quelle dell'. È vietato costringere la popolazione a prestare giuramento di fedeltà allo Stato. Ai funzionari, che continuano a esercitare le loro funzioni, può essere richiesta la dichiarazione di adempierle con lealtà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-57

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Limiti dei poteri dell'autorità occupante. (Art. 57 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo