Legge di guerraTitolo V

Art. 280

Capacità giuridica delle persone di nazionalità nemica.

In vigore dal 30 set 1938
Le persone di nazionalità nemica conservano la piena capacità civile e il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la capacità processuale attiva e passiva. Qualora una persona di nazionalità nemica sia convenuta in giudizio davanti a un'autorità giurisdizionale, questa, se ritiene che essa non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, nomina una persona che la rappresenti in giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-280

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Capacità giuridica delle persone di nazionalità nemica. (Art. 280 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo