Legge di guerraTitolo V

Art. 283

Divieto di uscita dal territorio dello Stato.

In vigore dal 30 set 1938
È vietato ai sudditi nemici, che si trovano nel territorio dello Stato, di uscirne, senza autorizzazione del Ministro dell'interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-283

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo