Legge di guerraTitolo V

Art. 283

Divieto di uscita dal territorio dello Stato.

In vigore dal 30 set 1938
È vietato ai sudditi nemici, che si trovano nel territorio dello Stato, di uscirne, senza autorizzazione del Ministro dell'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-283

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