Legge di guerraSez. 7a

Art. 278

Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione.

In vigore dal 30 set 1938
Non è dovuto risarcimento per danni derivati da avaria, deperimento o ritardo a merci, che, trovata a bordo di aeromobili civili nemici o neutrali catturati, non siano state requisite, sequestrate, catturate o confiscate. Si fa luogo a risarcimento di danni, qualora sia stata ordinata la distruzione delle merci suindicate, tranne che essa sia stata imposta da ragioni di sanità o di sicurezza, o da altra necessità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-278

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione. (Art. 278 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo