Legge di guerraTitolo V

Art. 281

Divieto di esigere dai sudditi nemici servizi attinenti alla guerra.

In vigore dal 30 set 1938
I sudditi nemici non possono, in alcun caso, ancorchè abbiano servito alle dipendenze dello Stato prima dell'inizio della guerra, essere costretti ad arruolarsi nelle forze armate dello Stato, o comunque a prestare servizi attinenti direttamente alla guerra. La disposizione precedente non si applica, se ricorre alcuno dei casi preveduti dal secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-281

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