Legge di guerra›Titolo V
Art. 285
Espulsione.
In vigore dal 30 set 1938
Il Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera del suddito nemico, se l'interesse dello Stato lo richiede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-285