Legge di guerraTitolo V

Art. 285

Espulsione.

In vigore dal 30 set 1938
Il Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera del suddito nemico, se l'interesse dello Stato lo richiede.
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Espulsione. (Art. 285 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo