Legge di guerraTitolo V

Art. 290

Inammissibilità di ricorso.

In vigore dal 30 set 1938
Contro i provvedimenti definitivi, emanati in applicazione degli articoli precedenti, non è ammesso ricorso giurisdizionale, nè ricorso straordinario al Re.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-290

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Inammissibilità di ricorso. (Art. 290 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo