Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 294

Requisizione dei beni nemici.

In vigore dal 30 set 1938
I beni appartenenti a persone di nazionalità nemica possono essere requisiti contro compenso, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-294

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisizione dei beni nemici. (Art. 294 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo