Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 295

Sequestro dei beni nemici.

In vigore dal 30 set 1938
I beni appartenenti allo Stato nemico, che non siano soggetti a confisca a norma degli , e i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica possono essere sottoposti a sequestro. Il sequestro preveduto dal comma precedente può essere ordinato anche per i beni, per i quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di nazionalità nemica, ancorchè figurino appartenenti a persone di diversa nazionalità. Non possono formare oggetto di sequestro i beni, che, alla data dell'applicazione di questa legge, siano destinati all'esercizio del culto cattolico o di uno dei culti ammessi nello Stato. Il sequestro non pregiudica i diritti dei terzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-295

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Sequestro dei beni nemici. (Art. 295 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo