Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 295
Sequestro dei beni nemici.
In vigore dal 30 set 1938
I beni appartenenti allo Stato nemico, che non siano soggetti a confisca a norma degli , e i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica possono essere sottoposti a sequestro.
Il sequestro preveduto dal comma precedente può essere ordinato anche per i beni, per i quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di nazionalità nemica, ancorchè figurino appartenenti a persone di diversa nazionalità.
Non possono formare oggetto di sequestro i beni, che, alla data dell'applicazione di questa legge, siano destinati all'esercizio del culto cattolico o di uno dei culti ammessi nello Stato.
Il sequestro non pregiudica i diritti dei terzi.
Storico versioni
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