Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 297

Compenso al sequestratario.

In vigore dal 30 set 1938
Al sequestratario, quando non sia detentore del bene sequestrato, è corrisposto sulle attività sottoposte a sequestro un compenso, oltre al rimborso delle spese giustificate. Il compenso e le spese sono liquidate dal Ministro delle finanze, su proposta dell'intendente di finanza, tenuto conto dell'importanza dell'opera richiesta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-297

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Compenso al sequestratario. (Art. 297 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo