Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 297
Compenso al sequestratario.
In vigore dal 30 set 1938
Al sequestratario, quando non sia detentore del bene sequestrato, è corrisposto sulle attività sottoposte a sequestro un compenso, oltre al rimborso delle spese giustificate. Il compenso e le spese sono liquidate dal Ministro delle finanze, su proposta dell'intendente di finanza, tenuto conto dell'importanza dell'opera richiesta.
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