Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 301

Deposito di titoli sottoposti a sequestro.

In vigore dal 30 set 1938
I titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro devono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-301

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Deposito di titoli sottoposti a sequestro. (Art. 301 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo