Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 303

Spese di gestione anticipate dallo Stato.

In vigore dal 30 set 1938
Nel caso che i beni sequestrati non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese occorrenti per la gestione, il Ministro delle finanze può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio. Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono reperibili a carico del proprietario o detentore dei beni sequestrati. Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sequestrati, con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-303

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