Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 308
Non retroattività dei provvedimenti di revoca del sequestro.
In vigore dal 30 set 1938
I provvedimenti da qualunque autorità emanati, con i quali si annullano o revocano decreti, che abbiano disposto il sequestro di beni, producono effetti giuridici soltanto per il tempo successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-308