Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 308

Non retroattività dei provvedimenti di revoca del sequestro.

In vigore dal 30 set 1938
I provvedimenti da qualunque autorità emanati, con i quali si annullano o revocano decreti, che abbiano disposto il sequestro di beni, producono effetti giuridici soltanto per il tempo successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
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Non retroattività dei provvedimenti di revoca del sequestro. (Art. 308 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo