Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 309

Denuncia dei debiti privati verso persone di nazionalità nemica.

In vigore dal 30 set 1938
I privati, debitori di persone di nazionalità nemica o detentori di beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, devono presentare al prefetto denuncia scritta, dalla quale risultino il nome del creditore o del proprietario, l'importo dei debiti, la natura e l'ammontare dei titoli e la sommaria descrizione dei beni. La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di applicazione di questa legge, e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni dalla data in cui siano sorte o siano divenute liquide.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-309

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Denuncia dei debiti privati verso persone di nazionalità nemica. (Art. 309 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo