Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 312
Nullità del trasferimento di beni nemici.
In vigore dal 30 set 1938
È nullo qualsiasi atto, concluso posteriormente alla data di applicazione di questa legge, che abbia per effetto il trasferimento di beni esistenti nel territorio dello Stato, i quali appartengano a persona di nazionalità nemica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali. Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dal sequestratario, nè per i trasferimenti a causa di morte nè per quelli effettuati per ordine dell'autorità.
Con decreto Reale, può disporsi che siano dichiarati nulli gli atti preveduti dal comma precedente, compiuti entro il periodo di tempo anteriore alla data di applicazione di questa legge, che sia stabilito dal decreto stesso.
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