Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 313
Sospensione della protezione delle privative industriali.
In vigore dal 30 set 1938
Sono sospesi, durante l'applicazione di questa legge, il rilascio, a favore di persone di nazionalità nemica, di attestati di privative industriali e la registrazione di modelli o disegni di fabbrica e di trasferimenti di privative o di marchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-313