Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 313

Sospensione della protezione delle privative industriali.

In vigore dal 30 set 1938
Sono sospesi, durante l'applicazione di questa legge, il rilascio, a favore di persone di nazionalità nemica, di attestati di privative industriali e la registrazione di modelli o disegni di fabbrica e di trasferimenti di privative o di marchi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-313

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Sospensione della protezione delle privative industriali. (Art. 313 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo