Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 311
Sospensione di pagamenti.
In vigore dal 30 set 1938
Fino a quando non sia fatta la denuncia o la comunicazione preveduta dagli , e durante il termine di trenta giorni dalla data della denuncia o della comunicazione stessa, è vietato procedere a qualsiasi pagamento o consegna di beni agli aventi diritto di nazionalità nemica.
Se, trascorso detto termine, l'autorità non ha disposto il sequestro dei beni, può senz'altro ordinarsi la consegna o effettuarsi il pagamento, salvi, in ogni caso, i divieti stabiliti dagli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-311