Art. 311 · Sospensione di pagamenti.
Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 311

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Sospensione di pagamenti.

In vigore dal 30 set 1938
Fino a quando non sia fatta la denuncia o la comunicazione preveduta dagli , e durante il termine di trenta giorni dalla data della denuncia o della comunicazione stessa, è vietato procedere a qualsiasi pagamento o consegna di beni agli aventi diritto di nazionalità nemica. Se, trascorso detto termine, l'autorità non ha disposto il sequestro dei beni, può senz'altro ordinarsi la consegna o effettuarsi il pagamento, salvi, in ogni caso, i divieti stabiliti dagli .
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