Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 304
Crediti garantiti dai beni sequestrati.
In vigore dal 30 set 1938
Sui beni sequestrati possono essere soddisfatti i seguenti creditori, a esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:
1° lo Stato per le spese di gestione da esso anticipate nel caso preveduto dall'articolo precedente;
2° lo Stato e ogni altro ente pubblico, per imposte o tasse, che siano loro dovute;
3° il sequestratario, per il compenso e il rimborso di spese, che gli spettino;
4° coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dal sequestratario nell'interesse della sua gestione;
5° coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni, che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni sequestrati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;
6° ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore alla data di applicazione di questa legge;
7° ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al sequestro, purchè dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, essa non conosceva che i beni del debitore potevano essere sottoposti a sequestro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-304