Art. 304 · Crediti garantiti dai beni sequestrati.
Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 304

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Crediti garantiti dai beni sequestrati.

In vigore dal 30 set 1938
Sui beni sequestrati possono essere soddisfatti i seguenti creditori, a esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge: 1° lo Stato per le spese di gestione da esso anticipate nel caso preveduto dall'articolo precedente; 2° lo Stato e ogni altro ente pubblico, per imposte o tasse, che siano loro dovute; 3° il sequestratario, per il compenso e il rimborso di spese, che gli spettino; 4° coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dal sequestratario nell'interesse della sua gestione; 5° coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni, che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni sequestrati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi; 6° ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore alla data di applicazione di questa legge; 7° ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al sequestro, purchè dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, essa non conosceva che i beni del debitore potevano essere sottoposti a sequestro.
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