Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 302

Prelevamento delle somme e dai valori depositati.

In vigore dal 30 set 1938
Previa autorizzazione dell'intendente di finanza, il sequestratario può prelevare dalle somme e dai valori sequestrati, che siano depositati presso l'istituto di credito preveduto dall' o presso la Cassa depositi e prestiti, quanto sia necessario ai fini della gestione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-302

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