Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 302
50 / 403Prelevamento delle somme e dai valori depositati.
In vigore dal 30 set 1938
Previa autorizzazione dell'intendente di finanza, il sequestratario può prelevare dalle somme e dai valori sequestrati, che siano depositati presso l'istituto di credito preveduto dall' o presso la Cassa depositi e prestiti, quanto sia necessario ai fini della gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-302