Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 299

Attribuzioni del sequestratario.

In vigore dal 30 set 1938
Il sequestratario provvede, sotto la vigilanza dell'intendente di finanza, alla custodia, alla conservazione, alla manutenzione e, occorrendo, all'amministrazione dei beni sequestrati. Egli, in tutti gli atti di sua competenza, deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia. Il decreto di sequestro stabilisce il termine per la presentazione periodica da parte del sequestratario del rendiconto documentato, e le cautele per la custodia delle somme riscosse fino al momento del deposito, a norma del comma seguente. Salvo che il prefetto disponga diversamente, le somme residue della gestione devono essere versate, in occasione della presentazione di ciascun rendiconto, a cura del sequestratario, presso l'istituto di credito, a ciò autorizzato dal Ministro delle finanze. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione dell'intendente di finanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-299

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