Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 296

Decreto di sequestro e nomina del sequestratario.

In vigore dal 30 set 1938
Il sequestro è disposto dal prefetto, con decreto che ha effetto dalla sua data. Con lo stesso decreto il prefetto nomina il sequestratario, scegliendolo, preferibilmente, tra i funzionari dello Stato o di enti pubblici, in attività di servizio o a riposo. Eccezionalmente, possono essere nominati sequestratari i detentori dei beni sequestrati. Se beni appartenenti ad una persona di nazionalità nemica si trovano nel territorio di più provincie, il Ministro delle finanze ha facoltà di nominare un sequestratario unico, in sostituzione di quelli nominati dai prefetti, a norma delle disposizioni precedenti. In tal caso, il Ministro stabilisce a quale intendente di finanza spetti la vigilanza. Nel caso preveduto dal comma precedente, il sequestratario, con l'autorizzazione dell'intendente di finanza, può delegare un suo rappresentante nel luogo dove non ha la sua residenza.
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Decreto di sequestro e nomina del sequestratario. (Art. 296 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo