Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 293

Beni dello Stato nemico, dei quali può essere ordinata la confisca.

In vigore dal 30 set 1938
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, e salvo che la legge stabilisca altrimenti, può essere disposto con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati, che siano soggetti a confisca il denaro, i valori, i titoli e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-293

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Beni dello Stato nemico, dei quali può essere ordinata la confisca. (Art. 293 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo