Legge di guerraCapo IISez. 1a

Art. 292

Beni dello Stato nemico soggetti a confisca.

In vigore dal 30 set 1938
Sono soggetti a confisca le armi, le munizioni, i viveri e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico, quando siano direttamente utilizzabili per fini bellici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-292

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