Legge di guerra›Capo II›Sez. 1a
Art. 292
40 / 403Beni dello Stato nemico soggetti a confisca.
In vigore dal 30 set 1938
Sono soggetti a confisca le armi, le munizioni, i viveri e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico, quando siano direttamente utilizzabili per fini bellici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-292